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Durata dell'unità didattica: 00:31:15
Sommario
In questa lezione:
Le misure per la consulenza (PSR)
Stato dell’arte
Il Decreto MIPAAFT
Obiettivo formativo:
La consulenza nella programmazione 2014-2020
Le politiche europee assegnano al tema del trasferimento della conoscenza in agricoltura una rinnovata importanza
Esse prevedono tipologie diversificate di interventi e accresciute disponibilità finanziarie.
In particolare, nell’ambito del regolamento sullo sviluppo rurale il trasferimento della conoscenza è la prima delle sei priorità perseguite
Le 6 priorità dell'Unione Europea per lo sviluppo rurale
Il trasferimento della conoscenza
La promozione del trasferimento della conoscenza è una priorità trasversale per l’Unione Europea in materia di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020
(Reg. 1305/2013 punto 4 dei considerata e art. 5) è
Sistema di consulenza aziendale
REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013
La Misura 2
La Misura 2 sui servizi di consulenza è tra quelle che hanno particolare rilevanza ai fini del conseguimento di diverse priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale.
Essa mira a dare attuazione al Sistema di Consulenza Aziendale (Farm Advisory System - FAS) istituito dal Regolamento (UE) n.1306/2013
Molteplici obiettivi:
Le basi giuridiche
Base giuridica della Misura 2 è rappresentata dall’art.15 del Regolamento (UE) n. 1305 del 2013.
Esso definisce:
Gli scopi del sostegno
Sono tre gli scopi del sostegno individuati nel paragrafo 1. Essi si traducono in tre corrispondenti sotto-misure:
2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza;
2.2 - sostegno per l’avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale;
2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti.
I beneficiari
I beneficiari sono i prestatori dei servizi di consulenza o di formazione oppure l’autorità o organismo selezionato per avviare il servizio.
Le autorità o gli organismi di consulenza devono essere dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano la consulenza.
La procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici.
Gli ambiti prioritari
La consulenza deve essere erogata in relazione ad almeno una delle priorità dello Sviluppo Rurale e indirizzata ad almeno uno dei seguenti temi:
a) condizionalità i (Reg. UE 1306/2013 titolo VI capo I);
b) pagamento greening nel I pilastro della PAC (Reg. UE 1307/2013 titolo III capo 3);
c) le misure a livello aziendale previste nei PSR;
d) Direttiva Quadro sulle acque;
e) principi generali della difesa integrata (art.14 direttiva 2009/128/CE);
f) sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all’azienda agricola;
g) agricoltori che si insediano per la prima volta.
Altri ambiti rilevanti
Mitigazione dei cambiamenti climatici oppure questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell’azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività.
Sviluppo di filiere corte, l’agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.
Consulenza per i silvicoltori.
Prestazioni economiche e ambientali delle PMI.
I massimali e il tasso di aiuto
Massimali del sostegno:
Il sostegno concesso per l’avviamento di servizi di consulenza è decrescente nell’arco di un periodo massimo di 5 anni.
Il tasso d’aiuto può raggiungere il 100% delle spese ammissibili.
Autovalutazione
Gli ostacoli per l'attuazione della misura
Il Reg. (UE) 1305/13 prevede che i beneficiari del servizio di consulenza siano gli stessi organismi di consulenza
Questioni:
Il regolamento omnibus è intervenuto prevedendo una serie di modifiche del Regolamento (UE) 1305 del 2013 in relazione proprio alla consulenza aziendale. | |
Il regolamento Omnibus
Novità introdotte:
i fornitori dei servizi nell’ambito di questa misura sono scelti mediante una procedura aperta sia a organismi pubblici che privati
L'attuazione della Misura 2
Programmata da 19 dei 21 PSR regionali.
In nessun PSR è stato previsto il sostegno per l’avviamento di servizi di consulenza (sotto-misura 2.2).
Tutti i PSR hanno attivato il sostegno per aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza (2.1).
Autovalutazione
Risorse finanziarie
Dotazione finanziaria di 160 milioni di euro, in origine superava 312 milioni di euro.
Ridimensionamento del peso della misura dall’1,49% delle risorse dello sviluppo rurale allo 0,77%.
Le cause di questo calo vanno ricercate, principalmente, nel ritardo attuativo.
Alcune regioni hanno deciso di spostare ad altri interventi le risorse della misura 2.
Avanzamento finanziario
Le risorse destinate alla consulenza diminuite nel complesso del 49%. Solo alcune Regioni non hanno ridimensionato il budget.
Le uniche risorse attribuibili al presente periodo di programmazione sono quelle certificate dalle Regioni Abruzzo e Campania (e forse, per una quota minima, anche Sardegna). Si tratta di importi relativi a trascinamenti non monitorati.
A ottobre 2018, la misura non ha registrato alcun avanzamento finanziario
Avanzamento fisico
Le realizzazioni fisiche derivano esclusivamente dai trascinamenti della programmazione 2007-2013.
Il target nazionale di beneficiari/consulenze prestate è infatti di circa 116.000, a fronte di un valore originario di oltre 167.000.
I dati di monitoraggio sono relativi alla sola sottomisura 2.1.
Avanzamento procedurale
L’avanzamento procedurale della misura segna un certo progresso grazie alle modifiche del regolamento.
La tabella riporta l’avanzamento procedurale della misura, sulla base delle informazioni raccolte al 31 dicembre 2018.
Nessuna Regione ha ancora pubblicato bandi o avvisi relativi alla sottomisura 2.3 – formazione dei consulenti.
Diverse AdG sono però in procinto di pubblicare i bandi per cui nel corso del 2019 la situazione dovrebbe migliorare.
Considerazioni di sintesi
L’attuazione finanziaria e fisica della misura, che a fine 2018 è sostanzialmente nulla:
La modifica del regolamento autorizza tuttavia ad un cauto ottimismo per il futuro di questa misura:
Autovalutazione
Il Sistema di consulenza aziendale
Il Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che gli Stati membri istituiscono un sistema di consulenza aziendale.
Indicazione recepita a livello nazionale:
Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116
Art. 1 - ter
Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura
È istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura in conformità al titolo III del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e secondo le disposizioni quadro definite a livello nazionale dal presente articolo.
Il decreto attuativo del MiPAAFT
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, di concerto con il Ministero della Salute: | Criteri e ambiti:
|
DECRETO 3 febbraio 2016 . Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura.
Art. 1. Finalità
|
Chi presta i servizi di consulenza?
Organismi di consulenza
Consulente
Destinatari del servizio
Chi riconosce i fornitori dei servizi di consulenza?
Gli organismi di consulenza devono essere riconosciuti, (Art. 5), dagli Enti competenti.
Requisiti:
attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale;
disporre di uno o più consulenti in almeno uno degli ambiti di consulenza;
nel caso di organismi privati di consulenza aziendale, essere costituiti anche in forma societaria.
Enti competenti al riconoscimento:
Autovalutazione
Il principio di separatezza/incompatibilità
In termini generali, l’organismo di consulenza non può svolgere alcuna funzione di controllo sull’erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni.
La circolare ministeriale (n. 2306 del 13.6.2016) precisa che tra le attività di controllo incompatibili con quelle di consulenza rientrano:
I temi della consulenza (1)
a) i criteri di gestione obbligatori e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali;
b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente ;
c) l'ammodernamento aziendale, la competitività, l’integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere corte, l'innovazione e l'orientamento al mercato, la promozione dell’imprenditorialità;
Art. 2.
Definizioni
e) «ambiti di consulenza»: ambiti di cui all’art. 1 - ter , comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (vedi allegato 1), nel quale il consulente può prestare la propria opera;
ALLEGATO 1
Ambiti del sistema di consulenza
I temi della consulenza (2)
d) i requisiti dei beneficiari per attuare la Direttiva Quadro sulle Acque ed in particolare le misure di base per la protezione delle acque;
e) i requisiti dei beneficiari per l'uso corretto dei prodotti fitosanitari ed, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di applicazione della difesa integrata;
f) le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all’azienda agricola;
g) consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta;
h) la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;
I temi della consulenza (3)
i) la gestione del rischio e l’introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;
j) i requisiti minimi per i Pagamenti agro-climatico-ambientali e Agricoltura biologica;
k) le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque;
l) misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale;
m) profili sanitari delle pratiche zootecniche.
I requisiti del consulente
Requisiti da possedere (art. 4):
Il registro unico nazionale
Le Regioni e le Province autonome competenti provvedono al riconoscimento degli organismi di consulenza.
Gli Enti che hanno provveduto al riconoscimento aggiornano in via informatica il Registro unico nazionale istituito presso il MIPAAFT
Nelle procedure ad evidenza pubblica le amministrazioni aggiudicatrici, sono esentate dal controllo del possesso dei requisiti richiesti.
Il MIPAAFT ha diffuso le “linee guida per la costituzione e l’aggiornamento della banca dati degli organismi di consulenza” (nota n. 10084 del 20 marzo 2017)
Autovalutazione
Approfondimenti
Stefano Ciliberti
Università di Perugia
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali
Attività di consulenza/progettazione/ricerca nel settore agroalimentare
Collaborazioni
Questa unità didattica è stata sviluppata all'interno del progetto formativo pilota realizzato dal Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia del CREA, nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale 2014-2020.
La progettazione è stata sviluppata in collaborazione con Veneto Agricoltura che ha pianificato le tematiche e selezionato i docenti per la produzione dei contenuti formativi.
Il percorso formativo è stato sperimentato, prevalentemente in remoto, grazie alla partecipazione del gruppo pilota formato da tecnici selezionati dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF).
Si ringrazia in particolare i rappresentanti del Consiglio che hanno contribuito alla progettazione ed alla sperimentazione suggerendo revisioni e miglioramenti.